IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo Codice della
strada;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  Codice  della
strada;
 Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed
integrazioni,  con  la  quale  e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci  pericolose  su  strada
(ADR);
 Vista  la  direttiva  94/55/CE  del Consiglio dell'Unione europea in
data  21  novembre  1994,  e  relativi  allegati  A  e  B,   che   ne
costituiscono  parte  integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, n. L 319 del 21 dicembre  1994,  concernente
il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
 Vista  la  direttiva  96/86/CE  in  data  13  dicembre  1996   della
Commissione della Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 335, del 24 dicembre 1996, che adegua al
progresso   tecnico   la  citata  direttiva  94/55/CE  modificando  e
integrando taluni  contenuti  dei  predetti  allegati  A  e  B  della
medesima direttiva 94/55/CE;
 Visto  il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  211
alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 2 dicembre
1996,  n.  282,  relativo  alla  attuazione  della  citata  direttiva
94/55/CE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 30 dicembre 1992, n. 571, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del 25 marzo 1993, n. 70, concernente il
regolamento di attuazione della direttiva  del  Consiglio  89/684/CEE
del  21  dicembre  1989  riguardante  la  formazione professionale di
taluni conducenti di veicoli  che  trasportano  merci  pericolose  su
strada;
 Visto  l'art. 11, della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio, con
il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1997 viene abrogata  la  predetta
direttiva 89/684/CEE;
 Preso  atto  che,  conseguentemente,  la  normativa  concernente  la
formazione professionale di taluni conducenti che  trasportano  merci
pericolose su strada, gia' prevista dalla citata direttiva 89/684/CE,
a  decorrere dal 1 gennaio 1997, in virtu' del predetto art. 11 della
direttiva 94/55/CE, viene ad essere sostituita  da  quella  contenuta
negli  allegati  A  e  B della medesima direttiva 94/55/CE cosi' come
modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;
 Ritenuto pertanto che il citato  decreto  ministeriale  in  data  30
dicembre 1992, n. 571 risulta abrogato ad esclusione degli articoli 3
e 4;
 Visto  l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i
Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le  competenze  loro
attribuite,  le  direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso Codice;
 Visto  l'art.  168, comma 6 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  che  delega  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  a  recepire  le  direttive  comunitarie  riguardanti  la
sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;
 Riconosciuta  la  necessita'  di  recepire  e  trasporre  la  citata
direttiva 96/86/CE nella norma nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
 1.  La  definizione  di  "allegati  A e B" contenuta nell'art. 2 del
decreto del Ministero dei trasporti e della  navigazione  in  data  4
settembre 1996 risulta modificata come di seguito indicato:
  "allegati  A e B": gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le
loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli  8
e  9  della  medesima  direttiva,  (che  formano parte integrante del
presente decreto) comprendono rispettivamente:
  a) allegato A: comprende le disposizioni dei marginali  da  2000  a
3999    dell'allegato    A   dell'accordo   europeo   sul   trasporto
internazionale di merci pericolose  su  strada  (ADR),  in  vigore  a
decorre dal 1 gennaio 1997;
  b)  allegato B: comprende le disposizioni dei marginali da 10.000 a
270.000  dell'allegato   B   dell'accordo   europeo   sul   trasporto
internazionale  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
 2. I testi dei sopracitati allegati A e B, sono costituiti dal testo
consolidato relativo all'anno 1995 (pubblicato in allegato al decreto
ministeriale 4 settembre 1996)  e  dal  testo  di  modifica  relativo
all'anno 1997 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte
integrante.